Art. 3.
(Associazioni musicali popolari).

      1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione musicale popolare bandistica, folcloristica e corale» è attribuita dal Ministro dei beni delle attività culturali, su richiesta della associazione medesima, previa presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, lettera f).
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, secondo i criteri di cui al comma 3.
      3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, l'associazione musicale deve:

          a) avere uno statuto che preveda garanzie per la libertà di espressione artistica e per la promozione dell'attività musicale tradizionale locale, senza fini di lucro;

          b) essere costituita da un numero di coristi o strumentisti non inferiore a venti, dotati di uniforme tradizionale;

          c) programmare e attuare un'attività minima di otto manifestazioni annuali;

          d) disporre di una sede, di proprietà o a disposizione a qualsiasi altro titolo, adeguata per l'attività d'insegnamento e per le prove;

 

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          e) avere come direttore artistico un professore di musica diplomato in conservatorio ovvero che abbia superato il trentacinquesimo anno di età e acquisito esperienza come direttore di bande musicali o corali per almeno cinque anni non consecutivi;

          f) essere riconosciuta dal consiglio del comune ove ha sede l'associazione, ovvero dal consiglio circoscrizionale nelle grandi città, quale associazione di interesse comunale.

      4. La qualifica di associazione musicale popolare è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 e con le stesse modalità di cui al medesimo comma  1.